Il Ministero dell’Economia ha pubblicato sul suo sito, il 4 giugno scorso, le risposte ad alcune domande che associazioni, C.a.f. e professionisti rivolgono frequentemente all’amministrazione in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU.
Fra le altre, Vi segnaliamo un importante chiarimento sulla corretta individuazione della base imponibile TASI per gli immobili storici, ovvero d’interesse storico ed artistico; infatti, come peraltro sempre sostenuto da Immobilistorici.it, contrariamente a quanto sostenuto in più occasioni dai più importanti quotidiani del settore nonché da alcune amministrazioni comunali, anche per la TASI va applicata la riduzione al 50% della base imponibile. D’altra parte, tenuto conto del tenore letterale molto chiaro, non era pensabile una diversa interpretazione da quella confermata oggi dall’amministrazione finanziaria.
Data l’importanza della risposta, la riproponiamo nella sua stesura completa:
INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE TASI
8) Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.
Risposta:
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.