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Veicoli storici non più esenti dal bollo

Il disegno di legge Stabilità 2015, che la prossima settimana inizierà l'iter di approvazione in Parlamento, prevede l'abrogazione dell'esenzione dal pagamento del bollo per gli autoveicoli e motoveicoli che hanno i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico.

In pratica, se tutto sarà confermato in sede di approvazione definitiva della legge, a decorrere dall'1 Gennaio 2015 i proprietari di questi mezzi dovranno pagare il bollo, finora esente.

Immobilistorici Vi terrà aggiornati su eventuali novità.

25-10-2014

Pagamento imposte con opere d'arte

Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali ha firmato qualche giorno fa il decreto di nomina dei componenti di una nuova commissione per la valutazione delle proposte di cessione delle opere d'arte come corrispettivo del pagamento di imposte.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi di una norma del 1982 (Legge 512), è possibile pagare le imposte (tar le quali vi sono l'IRPEF, l'IRES e l'imposta di successione), anche parzialmente, mediante la vendita di beni culturali, mobili o immobili.

Per il versamento delle imposte mediante cessione, è necessario presentare apposita domanda agli Uffici periferici del Ministero o dell'Agenzia delle Entrate ed attendere che venga confermato il valore dei beni offerti con apposito decreto, sentita la commissione appena nominata.

17-10-2014

Revisione del catasto fabbricati - Legge delega

Il 27 marzo 2014 è entrata in vigore la legge 11 Marzo 2014, n. 23, legge delega recante “Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, che riportiamo di seguito nella parte che interessa.

Non essendo stato ancora emanato il decreto delegato relativo alla revisione del catasto (art. 2), per il momento facciamo presente che, se da un lato sono state accolte le richieste dei proprietari di inserire una norma ad hoc per gli immobili storici, dall'altro, come si può facilmente intuire dal testo riportato alla lettera m) per quanto riguarda nello specifico la determinazione sia del “valore patrimoniale medio” sia della “rendita media ordinaria” dei fabbricati storici (elementi questi fondamentali per poter determinare il carico fiscale conseguente), la legge delega NON stabilisce l’ammontare delle “adeguate riduzioni” ai predetti valori/rendite, concedendo al Governo, di fatto, la massima discrezionalità nello stabilire in quale misura concedere la riduzione con l’approvazione del citato decreto.

 LEGGE 11 marzo 2014, n. 23

Delega al Governo recante disposizioni per un  sistema  fiscale  piu'

equo, trasparente e orientato alla crescita.

                               Art. 2

                Revisione del catasto dei fabbricati

 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi  di

cui all'articolo  1,  una  revisione  della  disciplina  relativa  al

sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il  territorio

nazionale, attribuendo a  ciascuna  unita'  immobiliare  il  relativo

valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per  le

unita' immobiliari  urbane  censite  nel  catasto  dei  fabbricati  i

seguenti principi e criteri direttivi:

 omissis

    h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario  secondo  i

seguenti parametri:

      1)  per  le  unita'  immobiliari   a   destinazione   catastale

ordinaria, mediante un processo estimativo che:

        1.1) utilizza il metro quadrato come unita'  di  consistenza,

specificando  i  criteri  di  calcolo  della  superficie  dell'unita'

immobiliare;

        1.2) utilizza  funzioni  statistiche  atte  ad  esprimere  la

relazione  tra  il  valore  di  mercato,  la  localizzazione   e   le

caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale

e per ciascun ambito territoriale anche  all'interno  di  uno  stesso

comune;

        1.3) qualora i valori non possano  essere  determinati  sulla

base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la

metodologia di cui al numero 2);

      2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale speciale,

mediante un processo estimativo che:

        2.1) opera sulla base di procedimenti di  stima  diretta  con

l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza

specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

        2.2) qualora non sia possibile fare  riferimento  diretto  ai

valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a

carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale,  per

gli immobili  per  i  quali  la  redditivita'  costituisce  l'aspetto

prevalente;

    i)  determinare  la  rendita  media  ordinaria  per   le   unita'

immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle

medesime unita' di consistenza previste  per  la  determinazione  del

valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h):

      1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione

tra  i  redditi  da  locazione   medi,   la   localizzazione   e   le

caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale

e  per  ciascun  ambito   territoriale,   qualora   sussistano   dati

consolidati nel mercato delle locazioni;

      2) qualora non vi sia un consolidato mercato  delle  locazioni,

applica  ai  valori  patrimoniali  specifici  saggi  di  redditivita'

desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in

vigore del decreto legislativo;

omissis

    m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di interesse

storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo  10  del

codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,

adeguate riduzioni del valore patrimoniale  medio  ordinario  di  cui

alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui  alla  lettera

i) del presente comma, che  tengano  conto  dei  particolari  e  piu'

gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche'  del  complesso

dei  vincoli  legislativi  alla  destinazione,   all'utilizzo,   alla

circolazione giuridica e al restauro.

 

11-10-2014

Progettazione e direzione lavori vietata agli ingegneri

Il T.A.R. del Veneto, con pronuncia del 3 giugno 2014, n. 743, ha escluso gli iscritti all’ordine degli ingegneri dalle opere di restauro e ripristino di un immobile culturale (ex museo) sito in un’area vincolata; in particolare, il tribunale afferma che la progettazione e la direzione dei lavori di immobili vincolati nel settore dei beni culturali sia di competenza degli iscritti all’ordine degli architetti.

Fonte: Italia Oggi del 9 luglio 2014

08-10-2014

Art Bonus - Credito d'imposta IRPEF e IRES

Il 31 luglio scorso è entrato in vigore il DL n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge 29.07.2014 n. 106, con il quale è stata introdotta un’agevolazione, allo scopo di favorire la tutela del patrimonio culturale, consistente in un credito d’imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro. Si tratta, in particolare, di versamenti effettuati esclusivamente in denaro per:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e aprchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42);

- la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico sinforniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Come indicato nella Circolare n. 24/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, l'articolo 1 del DL n. 83/2014 prevede che  i contribuenti possono beneficiare sui versamenti effettuati successivamente alla data del 31.12.2013 di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo, suddiviso in tre rate annuali per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, e del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.Il credito d'imposta è altresì riconosciuto nei casi in cui le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di amnutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di atli interventi.

Occorre specificare che viene prevista una limitazione a tale beneficio: per i contribuenti persone fisiche ed enti non commerciali il beneficio può essere fruito nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annuali. 

Per effetto dell’applicazione di tale agevolazione, chiaramente, non si applicano le disposizioni del TUIR, art. 15, comma 1, lettere h) e i) e art. 100, comma 2, lettere f) e g) che dispongono la detrazione/deduzione, sia ai fini dell'IRPEF che ai fini dell'IRES, sul versamento effettuato.

 

08-10-2014
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