Il 27 marzo 2014 è entrata in vigore la legge 11 Marzo 2014, n. 23, legge delega recante “Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, che riportiamo di seguito nella parte che interessa.
Non essendo stato ancora emanato il decreto delegato relativo alla revisione del catasto (art. 2), per il momento facciamo presente che, se da un lato sono state accolte le richieste dei proprietari di inserire una norma ad hoc per gli immobili storici, dall'altro, come si può facilmente intuire dal testo riportato alla lettera m) per quanto riguarda nello specifico la determinazione sia del “valore patrimoniale medio” sia della “rendita media ordinaria” dei fabbricati storici (elementi questi fondamentali per poter determinare il carico fiscale conseguente), la legge delega NON stabilisce l’ammontare delle “adeguate riduzioni” ai predetti valori/rendite, concedendo al Governo, di fatto, la massima discrezionalità nello stabilire in quale misura concedere la riduzione con l’approvazione del citato decreto.
LEGGE 11 marzo 2014, n. 23
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu'
equo, trasparente e orientato alla crescita.
Art. 2
Revisione del catasto dei fabbricati
1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al
sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio
nazionale, attribuendo a ciascuna unita' immobiliare il relativo
valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le
unita' immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i
seguenti principi e criteri direttivi:
omissis
h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i
seguenti parametri:
1) per le unita' immobiliari a destinazione catastale
ordinaria, mediante un processo estimativo che:
1.1) utilizza il metro quadrato come unita' di consistenza,
specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unita'
immobiliare;
1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la
relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso
comune;
1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla
base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la
metodologia di cui al numero 2);
2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale speciale,
mediante un processo estimativo che:
2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con
l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza
specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai
valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a
carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per
gli immobili per i quali la redditivita' costituisce l'aspetto
prevalente;
i) determinare la rendita media ordinaria per le unita'
immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle
medesime unita' di consistenza previste per la determinazione del
valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h):
1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione
tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale
e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati
consolidati nel mercato delle locazioni;
2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni,
applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditivita'
desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in
vigore del decreto legislativo;
omissis
m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di interesse
storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui
alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera
i) del presente comma, che tengano conto dei particolari e piu'
gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche' del complesso
dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla
circolazione giuridica e al restauro.