La Corte Costituzionale, con sentenza n. 111/2016 pubblicata in G.U. il 25.05.2016, ha trattato nuovamente il tema del differente trattamento fiscale tra gli immobili di interesse storico o artistico e quelli sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta, escludendo questi ultimi dalle agevolazioni fiscali previste per gli immobili a "vincolo diretto".
I giudici costituzionali hanno infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma poichè per il bene con "vincolo diretto" oggetto di protezione è direttamente il bene stesso; mentre per il bene con "vincolo indiretto", e dunque solo indirettamente vincolato, oggetto di protezione non è il bene stesso ma è il contesto ambientale o di prospettiva nel quale l'immobile di interesse si inserisce.
Tuttavia, la sentenza afferma anche che "Ciò non esclude naturalmente che, tenuto conto della particolare condizione dei beni soggetti a vincolo indiretto, lo stesso legislatore possa, ove lo ritenga,opportuno nell'esercizio della sua discrezionalità. prevedere per essi distinte e proporzionate forme di agevolazione fiscale".